Art. 1.
(Ambito di applicazione della disciplina del recesso).

      1. Fatta salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in un contratto di lavoro individuale o collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi comunque i divieti del licenziamento discriminatorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, del licenziamento in caso di malattia o maternità ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile e dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il recesso del datore di lavoro da un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato è consentito alle condizioni di cui alla presente legge.
      2. Ai fini della presente legge, sono rapporti di collaborazione:

          a) i rapporti di lavoro subordinato;

          b) i rapporti di collaborazione personale autonoma coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi quelli aventi per oggetto prestazioni svolte a distanza mediante collegamento informatico e telematico;

          c) i rapporti tra i soci lavoratori e le cooperative di produzione e lavoro.

      3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del recesso di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile

 

Pag. 4

1958, n. 339, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e il rapporto di lavoro sportivo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni.